Legge 155/2017
Il Codice della crisi d’impresa e l’obbligo di un Sistema di allerta
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 2019 (D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019), attuativo della Legge n. 155/ 2017, e pubblicato in GU il 14 febbraio 2019, ha introdotto un sistema di procedure di allerta e di composizione assistita, finalizzate ad anticipare l’emersione dello stato di crisi aziendale e favorire la continuità aziendale. Si tratta di una serie di misure volte a far sì che l'azienda riesca a riconoscere preventivamente "sintomi" della crisi, favorendo un intervento di soluzione immediato che faccia sì che la vera e propria fase di crisi venga scongiurata.
Per arrivare a questo obiettivo il legislatore incarica una serie di soggetti a "vigilare" sulla salute aziendale, che possiamo distinguere in due categorie: interni ed esterni all'azienda.
I soggetti interni all'azienda
I soggetti interni che da marzo 2019 hanno l’obbligo di monitorare l’azienda per preservare la continuità aziendale sono:
- l’IMPRENDITORE che ha l’obbligo di dotare l’azienda di un assetto organizzativo adeguato a rilevare celermente i sintomi della crisi d’impresa (si tratta di una serie di procedure informative volte a raccogliere svariate tipologie di dati che rielaborati sotto forma di indicatori possano essere utili a fornire indicazione sullo stato di salute aziendale): tale assetto organizzativo è denominato “sistema di allerta interna”;
- gli AMMINISTRATORI che hanno l’obbligo di utilizzare il sistema messo a disposizione dall’imprenditore per monitorare costantemente i parametri aziendali per far in modo che l’azienda preservi la sua capacità di operare. Nel caso di venuta meno della continuità aziendale gli amministratori che non abbiano adempiuto a questo compito sono ritenuti direttamente responsabili per tutti i debiti dell’azienda verso terzi, divenendo illimitatamente e solidalmente responsabili per gli stessi. Al fine di poter escludere la propria responsabilità gli amministratori devono essere in grado di dimostrare di aver monitorato con cadenza almeno trimestrale tutti i dati di cui l’azienda dispone e per fare questo è necessario che i risultati di tali indagini vengano riportate su report che abbiano data certa. Gli amministratori dovranno quindi archiviare tali report a data certa per tutta la durata del loro mandato di modo che se la crisi aziendale dovesse scatenarsi a causa di eventi esterni possano dimostrare al tribunale di aver svolto per tempo ed in maniera continuativa il proprio compito di vigilanza, escludendo quindi la propria responsabilità. La mancata produzione dei report sopra citati apre la strada alla denuncia degli amministratori al tribunale per grave omissione gestionale, denuncia che può essere ad opera di dipendenti, clienti, fornitori o soci non amministratori.
L’obbligo di monitoraggio di cui sopra si applica a qualsiasi forma di attività di impresa, quindi è obbligatorio sia per le società (sia di persone e che di capitali) che per le ditte individuali, senza distinzione di fatturato, numero di clienti o attivo patrimoniale.
I soggetti esterni
I soggetti esterni che da settembre 2021 avranno l’obbligo di segnalare all’ufficio OCRI della camera di commercio le aziende che presentano sintomi di crisi sono:
- l’inps;
- l’agenzia delle Entrate;
- l’agente riscossore;
- gli istituti di credito;
- il revisore (per le aziende che sono obbligate ad nominarlo).
Ognuno dei soggetti esterni è tenuto a segnalare l’azienda che denota sintomi di crisi in base allo sforamento di determinate soglie e indicatori, che sono specifici per ogni soggetto esterno.
La denuncia di una azienda all’OCRI da parte di uno dei soggetti esterni innesca una procedura di verifica da parte dell’ufficio OCRI che si può esplica come di seguito:
- convocazione all’OCRI dei soci e degli amministratori dell’azienda denunciata: l’imprenditore dovrà dimostrare di aver adottato il sistema di allerta e gli amministratori dovranno presentare tutti i report di monitoraggio con data certa di cui dispongono, in caso contrario l’imprenditore perderà le misure premiali e gli amministratori dovranno rispondere con il proprio patrimonio dei debiti dell’azienda;
- l’OCRI verificherà se gli indizi di crisi sono fondati ed in caso positivo nominerà una terna di professionisti che sostituiranno per un arco temporale di 6 mesi il consiglio di amministrazione al fine di risanare i sintomi di crisi;
- alla fine dei sei mesi se il processo di risanamento avrà effettivamente scongiurato la crisi l’azienda potrà ricominciare ad operare autonomamente, mentre nel caso in cui l’azione di risanamento non abbia portato ad alcuna soluzione l’azienda sarà posta in liquidazione giudiziale (fallimento).
Le misure premiali
Per l'azienda che si è dotata del sistema di allerta e che ha attivato le procedure di composizione assistita della crisi sono previste delle misure premiali sia per l’azienda che per l’imprenditore:
- la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza all’organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa;
- la riduzione della metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi.
- ulteriore misura premiale è rappresentata dalla possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l’organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.
- inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti. Si tratta dall’art. 90 c.c.i. relativo alle concorrenti nel concordato preventivo.
Per quanto riguarda le misure premiali di carattere personale per l’imprenditore la legge delega n. 155/2017 all’art. 4 lett. h) così dispone: «prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla l. fall., quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all’art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267