Responsabilità amministratori
Gravi conseguenze patrimoniali per gli amministratori d'impresa che non ottemperano le verifiche di legge.
Il tribunale di Milano si è recentemente espresso condannando gli amministratori di una SRL che non sono stati in grado di mostrare l’avvenuto espletamento dei loro obblighi di monitoraggio della continuità aziendale.
La nuova legge fallimentare L.155/2017 prevede infatti che da marzo 2019 tutte le imprese si dotino di un Sistema di Allerta aziendale, ovvero di un adeguato assetto organizzativo idoneo a rilevare celermente i sintomi di una possibile crisi aziendale futura, ad oggi non ipotizzabile.
Amministratori illimitatamente responsabili
La responsabilità del sistema di allerta ricade sugli amministratori e sull’imprenditore: è a questi soggetti che l’art. 2086 cc impone di dotarsi del sistema di allerta. Gli amministratori sono tenuti ad utilizzare in prima persona il sistema di allerta con cadenza minima trimestrale per monitorare la salute aziendale tramite la produzione di report con data certa che dimostrino l’avvenuto espletamento dell’obbligo. In mancanza di tale documento probatorio, soci ed amministratori diventano automaticamente responsabili per tutti i debiti dell’azienda verso terzi (comprese le banche) in via solidale ed illimitata, e rispondono di tali debiti con il loro patrimonio personale. A tale riguardo si è recentemente espresso il Tribunale di Milano con la condanna degli amministratori di SRL sprovvisti di report probatori. La denuncia può essere fatta da un socio non amministratore, da un dipendente, da un cliente, da un fornitore...
Imprese soggette all'obbligo
Sono assoggettati all’obbligo imposto dall’art. 2086 cc tutti i soggetti che esercitano attività di impresa senza alcuna distinzione circa forma giuridica, fatturato, patrimonio, numero di dipendenti.
Sono quindi tenute a dotarsi di un sistema di allerta tutte le società di capitali (SRLS, SRL e SPA), tutte le società di persone (SS, SNC, SAS, SAPA) e tutte le ditte individuali. Nelle società che prevedono un organo di controllo (revisore / sindico) il sistema di allerta va ad aggiungersi all’organo di controllo.
Accertamenti circa l'espletamento dell'obbligo
Qualsiasi azienda citata in tribunale per un problema riconducibile ad un pagamento/debito deve poter dimostrare al giudice l’avvenuto espletamento dell’obbligo mediante la produzione dei report trimestrali con data certa redatti da marzo 2019 sino alle data di citazione. In mancanza di tali report scatta automaticamente la responsabilità solidale ed illimitata per imprenditore e amministratori.
Da settembre 2021 i soggetti qualificati (inps, agenzia delle entrate, agente riscossore, organo di controllo, banche) saranno tenuti a segnalare all’ufficio “Crisi d’Impresa” della Camera di Commercio le imprese che denotano segnali di crisi: anche in tale sede gli amministratori dovranno fornire i report con data certa prodotti da marzo 2019 sino alla data di convocazione in Camera di Commercio. Da ultimo in caso di mancata produzione dei report del sistema di allerta, ciasun socio può in qualsiasi momento denunciare gli amministratori al tribunale per grave irregolarità gestionale.
Modalità di assolvimento del monitoraggio della continuità aziendale
Il sistema di allerta deve essere redatto dall’azienda incrociando i dati della centrale rischi di Banca d’Italia, i dati contabili, e i dati qualitativi circa i rapporti con controparti commerciali, anomalie gestionali ed erariali, il censimento di rischi tipici e delle anomalie pregiudizievoli.
Responsabilità degli amministratori e prova dell'assolvimento dell'obbligo
Al fine di evitare la responsabilità solidale ed illimitata per i debiti della società verso terzi e creare una difesa contro eventuali denunce per mala gestione, gli amministratori devono essere in grado di provare di aver effettuato le loro attività di monitoraggio almeno una volta ogni tre mesi. Gli amministratori devono quindi creare la “prova legale” dell’avvenuto espletamento creando in ciascun trimestre un documento a data certa che riporti quali tipi di verifiche sono state effettuate ed il relativo esito. Al fine di avere data certa ed essere opponibile in giudizio il documento può essere redatto in due modi: in formato pdf con l’aggiunta di una marca digitale che certifichi la data di redazione oppure in formato cartaceo che poi dovrebbe essere depositato alla fine di ogni trimestre presso un notaio.