Segnali di allarme e soglie rilevanti
In sede di conversione del DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, è stato modificato l’art. 25-novies, D.Lgs. n. 14/2019 riguardante il parametro della consistenza del debito IVA che fa “scattare” la segnalazione al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’invito alla procedura di composizione negoziata.
I segnali di allarme
Ricordiamo che i segnali di allarme, previsti all’art. 3 comma 4 del Ccii e che devono essere monitorati all’interno dell’adeguato assetto previsto dal D.Lgs 83/2022, comprendono:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più esposizioni previste dall’art. 25-novies, che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare a mezzo PEC all’imprenditore la situazione debitoria e l’invito ad aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agente Riscossore.
Esposizioni previste dell’art 25-novies
Quali sono i parametri rilevanti dell’articolo 25-novies?
I segnali di allarme dei creditori qualificati, scattano al superamento di soglie prestabilite per singolo creditore, come segue.
INPS (Applicabile ai debiti accertati a decorrere dall’1.1.2022). Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
- al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
- a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
INAIL (Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 15.7.2022). Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000
Agente Riscossore (Applicabile ai debiti accertati a decorrere dall’1.7.2022). Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
- € 100.000 per imprese individuali;
- € 200.000 per società di persone;
- € 500.000 per altre società.
La soglia relative all’IVA scaduta e non versata era stata fissata a 5.000 euro senza distinzioni per volume d’affari o tipologia d’impresa. Questo limite aveva provocato diverse segnalazioni da parte dell’Agenza delle Entrate, con conseguente innalzamento della soglia da parte del legislatore.
Modifica conversione DL 73/2022 (soglia IVA Agenzia delle Entrate)
L’art. 37-bis del DL 73/2022, prevede che
“il debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla liquidazione periodica, sia superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del modello IVA relativo all’anno precedente. La soglia è rilevante in ogni caso se il debito iva è superiore a 20.000 euro. La segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate è inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre 150 gg dal termine dei presentazione della liquidazione periodica.”
L’applicazione delle nuove soglie decorre dalla LIPE relativa al secondo trimestre 2022. In formule, potremmo descrivere la soglia rilevante come segue:
soglia rilevante = min(20.000; max(10% volume d’affari anno precedente, 5.000))
Come si interpreta questa formula? Come si applicano quindi le tre soglie (5.000, 10.000 e 20.000) per la rilevanza del segnale di allarme e la conseguente segnalazione?
È più semplice di quel che sembra. In pratica la soglia rilevante viene può essere determinata guardando il volume di affari del modello IVA dell’anno precedente:
- soggetti con volume d’affari superiori ai 200.000 euro: il debito è rilevante per importi superiori a 20.000 euro;
- soggetti con volume d’affari tra 50.000 e 200.000 euro: il debito è rilevante per importi superiori al 10% del volume d’affari;
- soggetti con volume d’affari inferiore ai 50.000 euro: il debito è rilevante per importi superiori 5.000 euro.
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