Adeguati assetti: ecco lo schema in arrivo

Adeguati assetti: ecco lo schema in arrivo

L’adozione di adeguati assetti organizzativi aziendali, prevista dalla L.155/2017 e sostanziata tramite il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  (Ccii, dlgs 12 gennaio 2019) è stata oggetto di grande confusione ed incertezza, ma la situazione cambia in maniera definitiva dal 16 maggio 2022, data in cui anche l’Italia dovrà adottare e rendere operativa la direttiva EU Insolvency a tutela dei creditori aziendali.

Sino ad oggi imprese e imprenditori hanno “dribblato” il tema di cui si sarebbero dovute curare sin dal 2019, grazie alla confusione cagionata dalle continue proroghe e dalla mancata definizione puntuale della sostanza degli adeguati assetti, ma è finalmente pronto lo schema del decreto legislativo che mette fine ad ogni incertezza. Con una apposita integrazione dell’art. 3 del Codice della crisi e dell’insolvenza, vengono infatti chiariti i contorni di quello che ogni imprenditore (individuale, collettivo, e persino agricolo) sarà tenuto attuare per essere in regola con la legge.

In particolare vengono chiariti gli adeguati assetti che ogni impresa deve adottare al fine di rilevare tempestivamente segnali di crisi che possono compromettere la continuità aziendale e quindi minare l’interesse degli stake holder aziendali.

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Cosa devono contenere gli adeguati assetti

Ai fini della tempestiva rilevazione, gli assetti sono adeguati se consentono

  1. di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o finanziario;
  2. verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i successivi 12 mesi;
  3. verificare la presenza di segnali di allarme indicati all’art. 3 comma 4 del Ccii, ovvero:
    •  debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse; 
    • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    • esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni; 
    • verificare la presenza di una o più esposizioni previste dall’art. 25-novies, comma 1 del Ccii che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Agenzia Entrate ed Agente Riscossore;
  4. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata.

Conseguenze per l'imprenditore

Quanto sopra implica che l’imprenditore si doti di strumenti che gli consentano di raccogliere, catalogare ed analizzare le informazioni sia attuali che prospettiche con un orizzonte temporale di 12 mesi dalle quali si possa cogliere qualsiasi tipologia di difficoltà, di tipo sia economico che finanziario. Al fine della costituzione dell’adeguato assetto aziendale, di particolare rilevanza sono quindi i sistemi informatici che consentono il monitoraggio della tensione finanziaria aziendale, rilevabile in primo luogo dall’analisi periodica della centrale rischi di Banca d’Italia, dalla verifica periodica dei dati contabili, e per la proiezioni dei flussi di cassa a 12 mesi.  

 

 

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