Il decreto legislativo sulla riforma della Crisi d’impresa e dell’insolvenza approda in consiglio dei ministri in via definitiva

Il decreto legislativo sulla riforma della Crisi d’impresa e dell’insolvenza approda in consiglio dei ministri in via definitiva

 

Il 10 Gennaio 2019 sarà approvato il decreto legislativo che, in attuazione della legge del 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Tra le numerose modifiche apportate al decreto legislativo, approvato in via preliminare lo scorso 8 novembre, si riporta:

  • l’introduzione di nuovi indicatori di crisi che tengono conto della sostenibilità degli oneri d'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
L’obiettivo è quello di sostituire “indicatori specifici”, poco adattabili all’universo delle aziende, con l’indicazione delle aree ritenute più rilevanti a mettere in luce i segnali di crisi.                                                                                                                                                                                           
  • l’allungamento dei tempi da 6 a 9 mesi per la nomina dell’organo di controllo nelle Srl, come da variazione dell’art. 2477 del codice civile.
Dal momento che le nuove regole entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le srl che superano i nuovi parametri dell'art. 2477 cc1 avranno al massimo 10 mesi di tempo per modificare il proprio atto costitutivo e nominare l’organo di controllo.
 
  • la possibilità di godere delle misure premiali solo alla persona del management che si sia tempestivamente attivata per l'istanza all'Organismo di composizione assistita della crisi (OCRI).
Pertanto solo la persona che si è in concreto attivata per la tempestiva gestione della situazione di crisi potrà godere delle misure premiali penali. Ciò vale a distinguere i diversi comportamenti dei vari componenti del consiglio di amministrazione.

               

           Nuovi indici della crisi d'impresa  Consulta l'articolo completo di ItaliaOggi.

 

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1Il nuovo art. 2477 cc comma 3c ha ridotto le soglie ed esteso i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore alle aziende che abbiano superato per due esercizi consecutivi i seguenti limiti: 1) Totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro; 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro, 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

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